La nullità dei contratti bancari
Cosa si intende per nullità di un contratto bancario? La nullità di un contratto è la sua inidoneità sul piano giuridico, a produrre gli effetti per cui è stato stipulato. In parole semplici un contratto nullo, è un contratto che non è mai esistito!
La nullità può riguardare l’intero contratto, o più spesso le singole clausole che lo compongono.
Le cause che determinano la nullità dei contratti bancari, o di parte di essi, si verificano molto più spesso di quanto si possa pensare, ma vengono quasi sempre ignorate poiché nella maggior parte dei casi l’unica priorità di chi sottoscrive un contratto di finanziamento è quella di ottenere la somma di denaro chiesta in prestito, e non anche quella di porre l’attenzione al contenuto del contratto che si va a sottoscrivere.
Cosa determina la nullità del contratto bancario
Normalmente il contenuto dei contratti viene sottoposto ad attenzione solo quando si verificano gli spiacevoli episodi di inadempimento che impongono alle banche di intentare le azioni di recupero del credito. Comprendere le implicazioni delle nullità di un contratto bancario è invece un aspetto cruciale nei rapporti tra banca e cliente, in quanto la nullità può influire sulla determinazione degli interessi e degli oneri applicabili al finanziamento, rendendolo addirittura, in alcuni casi estremi, completamente gratuito. Il contenuto dei contratti dovrebbe, pertanto, essere esaminato fin dalla loro genesi.
Forma e chiarezza del contenuto
La nullità di un contratto bancario può derivare da vari fattori, tra cui la forma e la chiarezza del contenuto. I contratti bancari devono essere redatti per iscritto e tutte le condizioni contrattuali devono essere chiaramente indicate al loro interno. Ciò comporta che se una banca stipula un contratto di finanziamento con un cliente senza fornire un documento scritto, o privo della specifica e chiara indicazione del tasso d’interesse e di tutte le altre condizioni economiche applicate, il contratto è nullo, e la banca non avrà alcun diritto di percepire gli interessi e le altre commissioni applicate, o comunque quelle non indicate nel contratto, e sarà obbligata a restituire tutte le somme indebitamente percepite.
Ai giorni d’oggi è senz’altro improbabile che una banca conceda un finanziamento senza far sottoscrivere un contratto al cliente, ma spesso i contratti non sono così trasparenti come potrebbe sembrare a colpo d’occhio. Inoltre, spesso accade, soprattutto per i contratti di durata come ad esempio per i conto correnti a cui sono collegate aperture di credito di varia natura, che si rinnovano e si modificano nel tempo, che non vi sia una perfetta corrispondenza tra operatività dei rapporti e contratti sottoscritti. In questi casi, quindi, la verifica dell’esistenza, e del contenuto dei contratti, nonché della loro corrispondenza all’operatività del conto corrente risulta un’attività fondamentale al fine di verificare se la banca stia operando conformemente agli accordi sottoscritti, e quindi se il costo del finanziamento o dell’apertura di credito sia effettivamente conforme a quello pattuito. Ove sussistano irregolarità il cliente ha tutto il diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, pur senza necessariamente intraprendere un contenzioso, e mantenendo comunque i buoni rapporti con la banca finanziatrice.
Il fatto che un contratto di finanziamento sia stato sottoscritto, ad ogni modo, non significa che non possa avere ripercussioni sul piano della nullità. Non tutti sanno, infatti, che la realtà fattuale non sempre viene confermata in sede processuale. Cosa intendo dire?
Intendo dire che spesso, e per le più disparate ragioni, accade che quando si instaura una lite giudiziaria, generalmente intentata dalla Banca per il recupero del credito, i contratti non vengono prodotti nel corso della causa, e questa omissione crea una realtà processuale differente da quella fattuale.
In queste circostanze, poiché agli occhi del Giudice il contratto è come se non fosse mai stato sottoscritto, non avendo la banca provatone l’esistenza, vengono a determinarsi in sede processuale tutte le conseguenze della nullità. Pertanto, il Giudice accerterà il diritto del cliente ad ottenere la restituzione di tutti gli interessi e commissioni che la banca ha incassato e la cui pattuizione non è stata provata nel corso della causa.
Ecco perché il fatto che un contratto sia stato originariamente sottoscritto non necessariamente preclude conseguenze sul piano della nullità.
La corretta modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, ovvero la modifica delle condizioni ad esclusiva discrezione della banca, sono una pratica consentita dalla legge a condizione:
- che tale facoltà sia contrattualmente prevista e che sussista un “giustificato motivo”
- che la banca preavvisi il cliente, con una comunicazione scritta, con un anticipo di almeno due mesi
- che la banca offra al cliente il diritto di recedere dal contratto senza spese qualora non accetti le nuove condizioni
La clausola che attribuisce il potere di modifica unilaterale delle condizioni economiche applicabili al finanziamento, dunque, deve rispettare le suindicate condizioni, in assenza delle quali la clausola è nulla, e, pertanto, ove anche la banca modifichi le condizioni contrattuali rispettando i criteri di legge, il cliente avrebbe comunque diritto al ripristino delle originarie condizioni economiche pattuite.
Del pari, le modifiche contrattuali unilaterali sfavorevoli al cliente, operate dalla banca con il mancato rispetto delle suddette condizioni, ove anche correttamente pattuite, risultano ugualmente inefficaci.
Pertanto, se una banca decide unilateralmente di aumentare il tasso d’interesse su un conto corrente senza preavvisare il cliente, o senza informarlo per iscritto con almeno due mesi di anticipo, o in assenza di giustificato motivo, o senza offrirgli la possibilità di recedere senza spese, la modifica del tasso è inefficace e il cliente può chiedere il ripristino delle condizioni originarie, e la restituzione degli eventuali interessi percepiti dalla banca in forza dell’aumento non legittimo del tasso d’interesse.
Il monitoraggio delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti, quindi, è essenziale ove non si voglia rischiare di subire comportamenti illegittimi da parte degli istituti di credito.
La corretta modalità di calcolo degli interessi e il rispetto del divieto di anatocismo
L’anatocismo bancario, ossia la pratica di calcolare interessi sugli interessi è vietato dal 15.04.2016, salvo alcune eccezioni specificamente previste dal Testo Unico Bancario per le operazioni di conto corrente e per altre operazioni di breve durata. Per i contratti stipulati successivamente al 2000 e fino al 2013 l’anatocismo, ove specificatamente pattuito ed a condizione che lo stesso fosse previsto sia per gli interessi debitori che per gli interessi creditori, era consentito, mentre non lo era per i contratti antecedenti il 2000 e quelli operanti nel periodo 1.01.2013 – 14.04.2016.
L’anatocismo, pertanto, è un aspetto di particolare rilievo da tenere sotto controllo essendo un fenomeno che ha avuto diversi mutamenti regolatori nel corso del tempo, che hanno richiesto i necessari adeguamenti delle clausole contrattuali. Laddove le clausole contrattuali non siano state correttamente adeguate ai mutamenti normativi, infatti, potrebbe essersi verificata l’ipotesi che la banca abbia continuato ad applicare l’anatocismo a condizioni non rispondenti alle mutate disposizioni di legge.
Pertanto, soprattutto per i rapporti datati e ancora in essere, è assolutamente necessario rivolgere le dovute attenzioni alle modifiche contrattuali intervenute nel tempo onde verificare se la banca abbia operato conformemente ai mutamenti del panorama legislativo.
Del pari è assolutamente necessario verificare se sul piano operativo, la banca si sia adeguata alle mutate disposizioni legislative e contrattuali, per comprendere se vi siano stati comportamenti illegittimi che abbiano portato la banca a percepire interessi che altrimenti non avrebbe dovuto percepire.
La pattuizione di interessi usurai
Per quanto infrequente è possibile che un contratto di finanziamento presenti un costo complessivo – determinato non solo dagli interessi ma da tutti gli oneri che il soggetto che ha contratto il prestito è tenuto a pagare alla banca – che oltrepassi i limiti dell’usura c.d. bancaria. Tali limiti sono definiti “tassi soglia”, e rappresentano il costo massimo che ogni categoria di finanziamento non può oltrepassare per legge.
Al di la delle conseguenze sul piano penalistico (l’usura nasce come reato), il superamento dei “tassi soglia” comporta anche la nullità delle clausole contrattuali con cui sono stati pattuiti gli interessi e gli altri oneri in misura superiore ai limiti di legge. Ciò comporta che se una banca pattuisce un tasso d’interesse superiore ai limiti di l’usura, perde il diritto a percepire gli interessi, e dovrebbe restituire quelli già pagati dal cliente.
E’ sempre consigliabile, pertanto, verificare se un contratto bancario presenta profili di nullità a causa del mancato rispetto dei limiti di usura poiché in tal caso ci si potrebbe trovare di fronte ad un finanziamento del tutto gratuito.
Quando un contratto bancario risulta nullo, o parzialmente nullo, è necessario quantificare gli interessi e le commissioni che la banca ha illegittimamente percepito, al fine di poterne richiedere la restituzione.
La complessità delle normative bancarie, tuttavia, può rendere difficile per i non esperti, navigare attraverso i processi di analisi e quantificazione delle somme ripetibili.
Per questo motivo, vi invitiamo a contattarci per una consulenza approfondita e personalizzata. Una consulenza professionale, infatti, può fare la differenza.








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