Il mondo del recupero dei crediti bancari
Le banche si trovano costantemente ad affrontare la gestione dei crediti problematici, ovvero quei crediti derivanti da prestiti che non vengono rimborsati secondo i piani prestabiliti a causa di una serie di fattori, tra cui le difficoltà economiche dei debitori, le insolvenze aziendali, o problematiche strutturali del mercato.
I processi di recupero utilizzati dalle banche, per lo più, ricalcano tutti il medesimo schema.
Come funziona il recupero dei crediti bancari
Le banche utilizzano sistemi evoluti di monitoraggio e di rating della propria clientela che segnalano tempestivamente tutte quelle situazioni che da cui potrebbero scaturire inadempienze probabili e che necessitano un intervento finalizzato a evitare che il credito divenga problematico, ovvero un credito difficilmente recuperabile che determinerà l’interruzione del rapporto banca-cliente.
Ai primi segnali di anomalia del rapporto di credito le banche si attivano per comprendere le ragioni dei potenziali sintomi di difficoltà del cliente. In questa fase la gestione è affidata ai gestori interni dei crediti con cui i clienti intrattengono ordinariamente i rapporti.
Quando le anomalie nell’andamento dei rapporti di credito divengono vere e proprie inadempienze conclamate, la gestione del rapporto viene trasferita ai dipartimenti della banca che si occupano del recupero. Questi dipartimenti si occupano di contattare i debitori morosi, negoziare piani di rientro o di ristrutturazione del debito, e monitorare il pagamento dell’arretrato.
Il processo
Lo schema tipico dell’attività di recupero è quello che prevede l’invio di lettere di sollecito delle rate insolute, e di rientro da linee di credito scadute, nel tentativo di far tornare il cliente in bonis (cioè riportalo ad una situazione di adempienza e meritevolezza nella prosecuzione del rapporto con la banca), e l’invito a concordare piani di rientro o di ristrutturazione del debito sostenibile nel tentativo di riportare il rapporto di credito alla sua normale operatività.
Le banche dispongono pressoché tutte di dipartimenti di recupero crediti che svolgono un ruolo cruciale nella gestione diretta dei rapporti con i debitori inadempienti. Questi dipartimenti contattano i debitori attraverso telefonate, e lettere, cercando di stabilire un dialogo con il cliente per trovare soluzioni che consentano il recupero dei crediti, ed il ripristino dei rapporti in modo rapido ed efficiente.
La negoziazione con i clienti inadempienti
La negoziazione con i clienti inadempienti, a seconda delle diverse situazioni, possono sfociare in soluzioni di ristrutturazione del debito, dilazione dei pagamenti, modifica delle condizioni del prestito per renderlo più sostenibile per il debitore, fino ad arrivare a soluzioni che possono includere anche la riduzione di una parte del debito (cd. “stralcio”).
Le banche preferiscono il componimento bonario alla procedura di recupero giudiziale, poiché in tal modo viene preservato il rapporto con il cliente meritevole, massimizzato il recupero del credito, e abbreviati i tempi di recupero.
In assenza dei presupposti per il rientro in bonis, ovvero nei casi in cui il debitore continui a perseverare l’inadempimento, ed in cui non sussistano le condizioni affinché il rapporto di credito possa ritornare alla sua normalità, le banche danno inizio ai processi di recupero vero e proprio.
La messa in mora
In questa fase le banche normalmente inviano le lettere di messa in mora al cliente, procedono a revocare i rapporti, e incaricano un legale di avviare le procedure giudiziali di recupero finalizzate, in ultima analisi, ad ottenere una esecuzione forzata sul patrimonio del debitore e degli eventuali garanti, ovvero all’escussione delle garanzie fornite dal cliente.
L’intervento dei legali della banca è generalmente un momento cruciale perché è proprio in questa fase che il cliente realizza di trovarsi coinvolto in un contenzioso. Spesso, infatti, le lettere di messa in mora vengono inviate direttamente dal legale officiato dalla banca, il quale intima l’avvio dell’azione giudiziaria in caso di mancato adempimento.
Se il cliente rimane inerte di fronte alle sollecitazioni della banca, da li a breve, con tutta probabilità, vedrà notificarsi un decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo
Il Decreto Ingiuntivo è un atto giudiziario con il quale il giudice, su richiesta della banca, ingiunge al debitore il pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di credito. Questo atto viene richiesto ed emesso nell’ambito di un procedimento definito di “cognizione sommaria” che non prevede la partecipazione del debitore, e che si basa, per l’appunto, su un accertamento non particolarmente approfondito del diritto di credito fatto valere dalla banca.
Con il decreto ingiuntivo il giudice intima il pagamento della somma reclamata dalla banca entro 40 giorni dalla sua notifica, termine entro il quale il debitore può proporre opposizione.
Normalmente i decreti ingiuntivi emessi su diritti di credito nascenti da contratti bancari sono quasi sempre provvisoriamente esecutivi, il che significa che la banca non deve necessariamente attendere il decorso dei 40 giorni per proseguire con le ulteriori azioni legali finalizzate all’esecuzione forzata sui beni del debitore. La provvisoria esecuzione, tuttavia, può essere sospesa su richiesta del debitore che abbia proposto opposizione.
La richiesta del decreto ingiuntivo è un atto obbligato e irrinunciabile per la banca in quanto, non solo consente di proseguire le azioni legali finalizzate all’esecuzione forzata, ma consente, ad esempio, anche di iscrivere un’ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore.
L’ottenimento di un decreto ingiuntivo, è un passo obbligato per la banca, ove anche il patrimonio del debitore sia del tutto inconsistente, in quanto è tutt’altro infrequente che un debitore nullatenente oggi venga a disporre domani di un patrimonio da aggredire, come ad esempio nel banale caso di un’eredità.
Dal nostro punto di vista, un decreto ingiuntivo dovrebbe essere sempre opposto dal debitore, in quanto l’opposizione, se ben condotta apre generalmente le porte ad una rapida definizione della controversia.
Per un approfondimento di questo argomento vi invitiamo a leggere l’articolo “Come comportarsi quando una banca avvia le azioni di recupero”.
Il titolo esecutivo
Immaginiamo comunque per un momento che di fronte alla notifica di un decreto ingiuntivo il debitore rimanga inerte e che la banca, quindi, venga in possesso di un titolo esecutivo, rappresentato, per l’appunto, dal decreto ingiuntivo non opposto.
Grazie al titolo esecutivo, la banca potrà avviare il vero e proprio procedimento esecutivo mediante la notifica del precetto, e del pignoramento.
Il Precetto è un atto con il quale la banca intima al debitore di adempiere in suo favore l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo, dandogli avviso che in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Il precetto può essere opposto dal debitore, ma non per i medesimi motivi che avrebbero potuto essere contestati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, o che sono stati ritenuti infondati dal giudice dell’esecuzione.
Ecco perché è di fondamentale importanza che già nel momento genetico del contenzioso bancario il rapporto controverso venga sottoposto ad una accurata analisi che consenta di conoscere tutte le possibili contestazioni da poter formulare in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Qualora non venga gestita l’opposizione al decreto ingiuntivo in maniera ottimale, infatti, diminuiscono drasticamente le possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva soddisfacente, in quanto la banca viene a trovarsi in una posizione processuale di vantaggio.
In questa situazione non tutto è ancora perduto, ma le strategie di gestione del contenzioso cambiano radicalmente in quanto non potranno avere quale pilastro eventuali patologie del rapporto controverso.
Arriviamo, quindi, alla fase finale del processo giudiziale di recupero : il pignoramento.
Il pignoramento
Il Pignoramento è l’atto introduttivo del processo di espropriazione forzata, che consiste in un’intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito al diritto del creditore.
Il pignoramento, a seconda della consistenza patrimoniale del debitore, può essere:
-
- immobiliare, se ha per oggetto i beni immobili del debitore;
- mobiliare, se ha per oggetto cose mobili (autoveicoli, motoveicoli, quadri, ecc.);
- presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. Trattasi tipicamente di pignoramenti delle retribuzioni, ovvero di disponibilità liquide, o altre attività finanziarie presso altri istituti di credito.
Ognuna di queste tre tipologie di pignoramento presenta aspetti peculiari sotto l’aspetto processuale che possono in questa sede essere tralasciate.
Ciò che assume rilievo, invece, è che nella fase esecutiva è senz’altro ancora possibile definire una strategia di risoluzione del contenzioso in termini vantaggiosi per il debitore, ma l’individuazione di una soluzione concretamente perseguibile passa per un’attenta valutazione di convenienza basata sulla consistenza patrimoniale del debitore e sulle sue capacità finanziarie.
Per esperienza, tuttavia, possiamo affermare che le soluzioni concretamente perseguibili in questa fase vengono solitamente ritenute insoddisfacenti dai debitori che spesso preferiscono insensatamente veder venduti all’asta i propri beni, piuttosto che accogliere attivamente soluzioni volte alla protezione dei loro interessi.
Molto spesso, infatti, i debitori lasciano che i loro beni vengano venduti all’asta ignorando il fatto che qualora il ricavato della vendita giudiziaria non sia sufficiente a soddisfare l’intero credito della banca essi continueranno comunque a rimanere debitori per l’importo residuo del debito, e che la banca potrà riprendere l’attività di recupero ogni qual volta verrà a conoscenza dell’esistenza di beni da sottoporre ad esecuzione.








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