Anatocismo: la Cassazione dice NO!
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024, ha posto fine al dibattito giuridico e giurisprudenziale sulla legittimità dell’anatocismo bancario applicato successivamente all’anno 2013, stabilendo che con decorrenza dal 1° dicembre 2014 l’anatocismo deve considerarsi definitivamente vietato.
Cos’è l’anatocismo
L’anatocismo, come noto, è la pratica finanziaria che consiste nel calcolare gli interessi su interessi già maturati. In termini semplici, “anatocismo” significa che gli interessi maturati su un prestito o su un debito vengono aggiunti al capitale ad una determinata scadenza, così che gli interessi del periodo successivo vengano calcolati sull’importo del capitale maggiorato degli interessi del periodo precedente.
Questa pratica genera un aumento esponenziale del debito nel tempo, poiché gli interessi composti, cioè di volta in volta calcolati sul capitale maggiorato degli interessi, crescono a un ritmo molto più rapido rispetto a quelli semplici, che vengono invece calcolati sempre e solo sul capitale originario.
Come è stato modificato il Testo Unico Bancario
In Italia l’anatocismo è vietato dall’art. 1283 del Codice Civile, ma in ambito bancario è una pratica che fin dagli anni 2000 è stata normativamente legittimata dall’articolo 120 del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto Legislativo n. 342 del 1999.
Il 2° comma dell’art. 120 del Testo Unico Bancario prevedeva che «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. ». Questa norma, quindi, legittimava l’anatocismo a condizione che la periodicità di capitalizzazione fosse la medesima sia per gli interessi debitori che per quelli creditori.
Nel 2013, la Legge di Stabilità (Legge n. 147/2013) sostituì il testo originario dell’art. 120 del Testo Unico Bancario con questa nuova formulazione:
«Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Questo intervento legislativo mirò a regolamentare in modo più restrittivo la pratica dell’anatocismo, ma ad esso non fece seguito l’emanazione della delibera del C.I.C.R. prevista per stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi. Ne conseguì, quindi, un acceso dibattito giuridico e giurisprudenziale, ed un conseguente contenzioso legale, su due aspetti tra loro strettamente correlati:
- se la nuova disciplina avesse definitivamente escluso la legittimità dell’anatocismo bancario;
- se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, in dipendenza dell’adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) avente ad oggetto la fissazione di « modalità e criteri per la produzione di interessi ».
La mancata adozione della delibera del C.I.C.R. prevista dal novellato art. 120 del Testo Unico Bancario, in particolare, ha determinato un acceso contenzioso legale tra banche e clienti in quanto gli Istituti di Credito negli anni 2014, 2015 e 2016, hanno continuato a praticare l’anatocismo consentito in vigenza della precedente formulazione dell’art. 120 ritenendo che l’emanazione della delibera fosse una condizione necessaria per rendere efficaci le nuove disposizioni di legge.
Molti Tribunali e Corti d’Appello chiamati a decidere sulle contestazioni dei clienti delle banche sull’illegittimità dell’anatocismo praticato nel triennio 2014 – 2016, hanno ritenuto di dar seguito a all’interpretazione bancaria, considerando legittima l’applicazione dell’anatocismo anche successivamente alla novella dell’art. 120 del Testo Unico Bancario, a causa della mancata emanazione della delibera del C.I.C.R. prevista dalla norma.
La Sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024
Con la Sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024 la Cassazione ha posto il proprio veto su tale pratica anatocistica, ritenendola contraria al precetto normativo, e riconoscendo l’intento inequivocabile del novellato art. 120 del T.U.B. di evitare l’applicazione degli interessi anatocistici in materia bancaria, a prescindere dall’emanazione della delibera del C.I.C.R..
La Cassazione ha ritenuto che tale intento sia chiaramente desumibile dal confronto, sul piano letterale, della diversa formulazione del testo normativo della disposizione novellata rispetto a quello della norma previgente.
Mentre, infatti, la norma del 1999 richiedeva che il C.I.C.R. determinasse con una apposita delibera (la nota delibera del 9/02/2000) le modalità e i criteri per «la produzione di interessi sugli interessi» maturati nelle operazioni eseguite nell’esercizio dell’attività bancaria, quella del 2013 prevedeva che il Comitato per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) dovesse fissare solo le modalità e i criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni.
La Cassazione spiega, coerentemente, il perché, differentemente da quanto fosse avvenuto con le previgente formulazione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario, l’emanazione della delibera del C.I.C.R. non avesse rilevanza per dare attuazione al divieto di anatocismo nella versione novellata della norma, rimarcando la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica (art. 120 novellato) e una norma che demandava all’autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni necessarie a consentire quella stessa pratica allora autorizzata (art. 120 previgente).
Il secondo comma dell’articolo 120 del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto Legislativo n. 342 del 1999, infatti, nel prevedere che «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori», demandava alla delibera citata il compito di stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria», mentre la nuova norma primaria, nel demandare all’organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari — stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi — rendeva di fatto superfluo l’intervento del C.I.C.R. sul punto specifico, atteso che la prescrizione proibitiva dell’anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato.
Il fatto che la norma del 2013 non contenesse più l’esplicito riferimento agli interessi anatocistici, dunque, rappresenterebbe per la Cassazione la palese conferma dell’intento del legislatore di vietare l’applicazione dell’anatocismo.
Per altro, l’ulteriore conferma dell’intento del legislatore si rinverrebbe alla lettera b) del secondo comma del novellato art. 120 del Testo Unico Bancario in cui è precisato che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Nonostante il dettato normativo risulti involuto e impreciso, in quanto il riferimento agli «interessi periodicamente capitalizzati» sembrerebbe far presumere l’applicazione dell’anatocismo, la Cassazione ritiene che non possa approdarsi a una interpretazione diversa da quella del divieto assoluto di applicazione di tale pratica in quanto il legislatore, nel riferirsi agli «interessi periodicamente capitalizzati» avrebbe di fatto utilizzato un termine improprio, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito, sarebbero andati a sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso.
Una volta riconosciuto che l’art. 120 del Testo Unico Bancario novellato nel 2013 vieta qualsiasi forma di anatocismo, la Cassazione ha quindi escluso che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della previgente disposizione, e ciò a prescindere dall’intervento delle nuove disposizioni attuative che il C.I.C.R. era incaricato di emanare.
La Cassazione, pertanto, così risolvendo l’annoso contrasto giurisprudenziale, ha pronunciato il seguente principio di diritto:
“ In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, come sostituito dalla Legge n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria ”
Scarica la sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024
Con tale pronuncia, quindi, la Cassazione ha proclamato definitivamente il divieto di anatocismo in vigenza della novella dell’art. 120 del Testo Unico Bancario del 2013.
La pronuncia non offre scampo soluzioni interpretative diverse.
Rimane tuttavia aperto un ampio interrogativo legato all’efficacia temporale del novellato art. 120 del Testo Unico Bancario.
La Cassazione, infatti, nell’enunciare il principio di diritto afferma che la Legge n. 147 del 2013 faccia divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014, mentre in realtà tale Legge entrò in vigore il 1° gennaio 2014.
Vien da se, pertanto, che il divieto di anatocismo dovrebbe considerarsi vigente con decorrenza da quest’ultima data.
La Sentenza non affronta la questione dell’efficacia temporale della norma e questo ovviamente comporterà un’alea di incertezza giuridica in tutti quei casi in cui sarà necessario determinare gli interessi anatocistici illegittimamente applicati dalle Banche in vigenza del novellato art. 120 del Testo Unico Bancario.
Ma al di la di questo aspetto temporale quali sono le conseguenze pratiche di questa Sentenza?
Le conseguenze sono rilevanti in quanto tutti i rapporti che hanno subito l’applicazione dell’anatocismo trimestrale successivamente alla novella dell’art. 120 del Testo Unico Bancario del 2013 sono stati, e continuano ad essere, soggetti ad un anatocismo assolutamente non legittimo.
Il che significa che ai tempi odierni, sono senz’altro numerosi i rapporti di conto corrente che incorporano nel proprio saldo interessi anatocistici che le Banche hanno incamerato, e continuano ad incamerare, illegittimamente, e che invece dovrebbero restituire ai clienti.
Ti trovi nella situazione descritta? Vuoi sapere a quanto ammonta il tuo credito nei confronti della tua Banca?




